Gentile @Monica671 buongiorno
Norma prevista dal DL 50/2017 (e applicata solo dal 1.01.2024) stabilisce che l'intermediario che intervenga nel pagamento della locazione breve abbia l'obbligo di applicare la ritenuta fiscale del 21%. Quindi non si tratta di un'opzione per il locatore.
La tua situazione è analoga a quella già discussa tante volte sulla locazione da parte di uno dei comproprietari, quando a stipulare il contratto di locazione con l'ospite sia uno solo dei comproprietari, situazione che corrisponde a quella ricorrente su Airbnb (per vincoli procedurali).
Nel tuo caso non si tratta dei redditi fondiari del proprietario ma dei redditi diversi del sublocatore, il quale ha la facoltà di avvalersi dell'imposta sostitutiva (Circ. 24/E 2017) senza deduzione di spese (cedolare secca 21% o 26% a seconda dei casi) ma anche (probabilmente più conveniente) la possibilità di dedurre tutte le spese inerenti la produzione di tali redditi diversi, e quindi di far concorrere solo un reddito netto al reddito complessivo da assoggettare a tassazione IRPEF e addizionali (art.67, c.1, lettera h) e art.71, c.2 del TUIR).
La tua situazione trova una risposta, per analogia, nella Circolare dell'Agenzia 24/E del 2017 con riferimento al contratto di locazione stipulato da uno solo dei comproprietari:
Qualora il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei proprietari e, conseguentemente, la ritenuta sia stata operata e certificata solo nei confronti di quest’ultimo, solo il comproprietario che ha stipulato il contratto di locazione potrà scomputare la ritenuta subita dal proprio reddito complessivo o chiedere il rimborso della maggior ritenuta subita sulla quota di reddito a lui non imputabile, qualora non abbia capienza per scomputarla dall’imposta dovuta dal reddito complessivo. Gli altri comproprietari dovranno assoggettare a tassazione il reddito ad essi imputabile pro-quota in sede di dichiarazione applicando la cedolare secca o il regime ordinario di tassazione.
In altre parole (senza considerare per semplicità la presenza di altri redditi) tu potrai chiedere il rimborso della maggior ritenuta subita, mentre l'altro sublocatore (che formalmente non avrà subito alcuna ritenuta) dovrà comportarsi come nel passato, vale a dire assoggettare a tassazione la sua quota di reddito diverso.
Si tratta di indicazione di carattere generale, suggerirei la consulenza di un dottore commercialista.